Nel diritto romano, la fideiussione è il negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal codice civile italiano all’art. 1936, ai sensi del quale «È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza».
La Storia
La fideiussione esisteva già in epoca romana ed era conosciuta come fideiussio.
Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della verborum obligatio (stipulatio) che rendeva l’obbligazione solidale a prescindere tra il debitore ed il garante.
Sostituirà col tempo la fidepromissio e la sponsio, che a loro volta avevano preso il posto dei vades e praedes.
Natura accessoria dell’obbligazione di garanzia
L’obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l’obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio.
Secondo il primo articolo citato la fideiussione è valida solo se è valida l’obbligazione principale; coerentemente l’art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l’eccezione d’incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico). Un altro indicatore della accessorietà si evince dal fatto che l’entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito e che la fideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose. La fideiussione che eccede i limiti dell’obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale, così il creditore potrà chiedere indifferentemente l’adempimento al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il beneficio di escussione. In base a questa particolare clausola, il fideiussore convenuto in giudizio per l’adempimento dal creditore senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre ad esecuzione.
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all’azione di regresso nei confronti degli altri. Il fideiussore che ha adempiuto all’obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l’azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli interessi dal momento in cui è scaduto il termine di pagamento, ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fideiussore agisce con l’azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario. Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento recedere.
Particolare tipo di fideiussione è la fideiussione omnibus con cui il fideiussore si obbliga a garantire i debiti presenti e anche futuri del debitore. Tale tipo di fideiussione è valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.
Sottotipi fideiussori
La fideiussione può essere distinta in solidale o con beneficio d’escussione.
Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l’eadem res debita è il carattere saliente delle obbligazioni solidali), nel secondo caso egli è tenuto all’adempimento solo di ciò che residua dopo l’escussione del debitore garantito (cd. beneficium excussionis): cfr art. 1944 c.c. Se, dunque, nella fideiussione con beneficio d’escussione il creditore può agire verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in dottrina se nell’altra forma di fideiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d’onere nella fase della pretesa.
Secondo un’opinione molto diffusa, il creditore ha l’onere di chiedere l’adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fideiussore (onere di preventiva richiesta). Altri autori (e la giurisprudenza) ritengono, invece, che alla scadenza il creditore goda di una libera electio onde decidere verso quale obbligato agire.